Pensioni, come ricominciare a lavorare: fine dei divieti al compimento dei 67 anni
Ricominciare a lavorare è un tema centrale per migliaia di cittadini che hanno scelto una delle pensioni anticipate con quota 100, 102 o 103, ma desiderano rimettersi in gioco nel mercato del lavoro. Il sistema previdenziale italiano prevede regole rigide sulla cumulabilità dei redditi fino al raggiungimento dell’età per la vecchiaia, fissata a 67 anni. Tuttavia, una volta spenta questa candelina, i vincoli decadono, permettendo di percepire l’assegno previdenziale e lo stipendio senza subire sospensioni o decurtazioni.
Pensioni, come ricominciare a lavorare senza tagli: le novità per chi ha usato le quote

L’articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, stabilisce che la pensione ottenuta con i regimi sperimentali non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Questa restrizione resta valida dalla decorrenza del trattamento fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Esiste un’unica deroga per il lavoro autonomo occasionale, ammesso entro il limite di 5 mila euro lordi annui. Superata questa soglia, l’Inps sospende l’erogazione dell’assegno per l’intero anno di percezione del reddito. I titolari devono presentare il modello “Quota 100” per dichiarare preventivamente eventuali attività, consentendo all’istituto di monitorare i flussi reddituali attraverso le banche dati dell’Agenzia delle entrate.
Chi è andato in pensione con quota 100 può lavorare dopo i 67 anni?
Al compimento dei 67 anni, la situazione muta radicalmente poiché si perfezionano i requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria. In questa fase, i vincoli di incumulabilità previsti dalle quote cessano di esistere. È, dunque, possibile intraprendere nuove attività professionali o riprendere collaborazioni precedenti senza che l’assegno previdenziale venga intaccato. Per esempio, un soggetto che compie 67 anni a maggio 2026 potrà, dal mese successivo, aprire una partita Iva o essere assunto come dipendente. In questa fattispecie, i redditi percepiti non rilevano ai fini della sospensione del trattamento, garantendo piena libertà di movimento nel mercato del lavoro sia per i liberi professionisti, sia per chi opera nel settore privato.
Quota 100, cumulo con altri redditi
Non tutti i proventi finanziari determinano la sospensione della pensione anticipata. Esistono, infatti, specifiche tipologie di entrate che possono essere percepite anche prima dei 67 anni. Tra queste si la circolare dell’Inps n. 117 del 9 agosto 2019 ricorda:
- le indennità connesse a cariche pubbliche elettive;
- i redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro o le partecipazioni agli utili come soci di capitale;
- i compensi per la funzione sacerdotale;
- le indennità percepite dai giudici di pace o dai tributari;
- i rimborsi spese per trasferte e le missioni fuori dal territorio comunale;
- l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
In mancanza di comunicazioni ufficiali da parte del pensionato, l’Inps imputa il reddito all’intero anno solare, salvo prova contraria dell’interessato.












WhatsApp beta for Android 2.26.3.9: what's new?









(@ProudSocialist) 
(@TRobinsonNewEra) 







