L’Inps ha sbloccato il reddito di cittadinanza per gli immigrati extracomunitari

Gli aventi diritto che provengono da una lista di 19 Paesi dovranno produrre una documentazione aggiuntiva sul patrimonio immobiliare posseduto all’estero.

Il reddito di cittadinanza potrà essere erogato anche alle famiglie di immigrati extracomunitari che ne hanno diritto. L‘Inps ha fatto sapere che la procedura si è finalmente sbloccata, poiché il ministero del Lavoro e quello degli Esteri hanno definito la lista dei Paesi d’origine per i quali è necessario produrre una documentazione aggiuntiva. Per tutti gli altri, le domande sospese a luglio 2019 verranno esaminate così come sono e in presenza dei requisiti di legge il reddito verrà erogato sull’apposita card di Poste italiane. Con cadenza quindicinale arriveranno anche gli arretrati.

Gli Stati finiti nella lista, i cui cittadini sono tenuti a certificare il patrimonio immobiliare posseduto all’estero, sono 19: Bhutan, Repubblica di Corea, Isole Figi, Giappone, Hong Kong, Islanda, Kosovo, Kirghizistan, Kuwait, Malaysia, Nuova Zelanda, Qatar, Ruanda, San Marino, Singapore, Svizzera, Taiwan e Tonga.

Per gli altri (la grande maggioranza) la domanda viene quindi sbloccata. Per “le domande presentate da aprile 2019 dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al decreto interministeriale per le quali è già stata effettuata l’istruttoria per la verifica dei requisiti previsti per l’accesso al beneficio” – si legge – saranno disposti il rilascio della carta Rdc e il contestuale invio della prima disposizione di pagamento a Poste Italiane S.p.A. Previa verifica della permanenza dei requisiti, si provvederà al successivo invio – con cadenza quindicinale – delle eventuali mensilità arretrate maturate”. Per le domande, invece, presentate a marzo 2019 dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al decreto interministeriale, che hanno già rilasciato la dichiarazione integrativa di responsabilità i pagamenti continueranno con le consuete modalità, senza necessità di alcun adempimento documentale da parte del richiedente.

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